Art. 253
RegolamentoTitolo IIICapo I

Art. 253

434 / 555
In vigore dal 3 ago 1928
Tutte le modificazioni ai progetti che si rendessero necessarie durante l'esecuzione dei lavori devono essere preventivamente approvate dal provveditore, su parere del Genio civile e del medico provinciale, e comunicate al Ministero.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1928-04-26;1297#art-r-253