Art. 252
RegolamentoTitolo IIICapo I

Art. 252

433 / 555
In vigore dal 3 ago 1928
I Comuni, che ai sensi dell' del testo unico deliberino di contrarre i mutui indipendentemente dalla Cassa depositi e prestiti, e che intendano ottenere dallo Stato il concorso del pagamento degli interessi, devono trasmettere al Ministero pel tramite del provveditore, a corredo della domanda, oltre ai documenti prescritti dalla legge: a) copia della deliberazione dell'autorità tutoria, con la quale si approvano quelle relative alla contrattazione del mutuo; b) copia, in carta semplice, del progetto relativo alla costruzione, adattamento o restauro per cui si richiede il mutuo; c) copia del decreto di approvazione del progetto, emesso dal provveditore; d) copia del parere del Genio civile e del medico provinciale.
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