Art. 250
RegolamentoTitolo IIICapo I

Art. 250

431 / 555
In vigore dal 3 ago 1928
Il Ministero, esaminate le domande e i documenti di cui al precedente articolo, autorizza, con suo decreto, l'ente mutuatario a contrarre il mutuo con la Cassa depositi e prestiti, alla quale trasmette le domande e i relativi documenti affinché ne promuova la concessione. Nel decreto suddetto sono determinate la durata del prestito, che non può superare gli anni 50, e la quota annua costante, che sarà pagata dal Ministero, per l'intero servizio degli interessi.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1928-04-26;1297#art-r-250