Art. 247
RegolamentoTitolo IIICapo I

Art. 247

428 / 555
In vigore dal 3 ago 1928
L'obbligo del Comune a provvedere alla costruzione dell'alloggio per gl'insegnanti previsto dall', lettera f), del testo unico è deliberato dal provveditore con decreto motivato, di concerto col prefetto della Provincia.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1928-04-26;1297#art-r-247