Art. 246
RegolamentoTitolo IIICapo I

Art. 246

427 / 555
In vigore dal 3 ago 1928
I mutui e i sussidi possono accordarsi per le spese relative ai lavori di costruzione, all'acquisto delle aree o dei fabbricati esistenti da adattare o ampliare, alle riparazioni, alla compilazione dei progetti, e per quelle di acquisto dell'arredamento principale delle aule (banchi e cattedre). Le spese per sopraluoghi, che il Ministero ritenesse opportuno ordinare per sorveglianza e controllo delle costruzioni, sono a carico dei Comuni o Enti e gravano sui mutui. Tutte le spese, che si presumono necessarie, devono essere partitamente indicate. I disegni e i preventivi di spesa dei banchi e delle cattedre, da costruirsi in conformità delle norme tecniche stabilite dal Ministero, e l'elenco delle altre spese sopraindicate sono allegati ai progetti dei fabbricati, ai quali si riferiscono.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1928-04-26;1297#art-r-246