Regolamento›Titolo III›Capo I
Art. 245
426 / 555In vigore dal 3 ago 1928
I progetti di cui al precedente articolo devono essere dai Comuni ed Enti morali trasmessi al provveditore, che li approva su parere del Genio civile e del medico provinciale.
Il Genio civile esprime il suo parere ragionato nei riguardi tecnico-economici, tenendo presenti le norme tecniche stabilite dal Ministero.
Il medico provinciale esprime il suo parere sulla località prescelta o sull'edificio da ampliare o adattare e sul progetto, nei riguardi dell'igiene, secondo le norme stesse.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1928-04-26;1297#art-r-245