Regolamento›Capo XIII
Art. 243
424 / 555In vigore dal 3 ago 1928
Contro il provvedimento che neghi l'autorizzazione all'apertura di una scuola privata o ne ordini la chiusura, l'interessato ha diritto di ricorrere, rispettivamente, al provveditore o al Ministero, entro 30 giorni.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1928-04-26;1297#art-r-243