Art. 24
RegolamentoCapo IV

Art. 24

135 / 555
In vigore dal 3 ago 1928
Gli esami constano di tre prove scritte, di una prova orale e di una prova pratica. Le prove scritte consistono: 1° nello svolgimento di un tema di argomento storico-letterario; 2° nello svolgimento di un tema relativo ai problemi dell'educazione; 3° nella risoluzione di una questione di legislazione o di amministrazione scolastica dell'istruzione elementare con riferimento agli istituti scolastici corrispondenti di altri Stati. La prova orale verte sugli elementi del diritto civile, costituzionale, amministrativo; sulla storia della filosofia; sulla storia della pedagogia; sulla legislazione scolastica del Regno, anche in relazione a quella di altri Stati. Il candidato deve inoltre rispondere ad una serie di interrogazioni atte a dimostrare la sua cultura generale, storica, letteraria e scientifica. La prova pratica consiste nell'esame critico di una o più relazioni di ispettori di circoscrizione o nel giudizio su uno o più libri di testo per le scuole elementari, ed in una discussione sull'esame o sul giudizio espresso dal concorrente. Per tale esame o giudizio da esporre verbalmente sono assegnate due ore di preparazione a porte chiuse. Le prove di esame hanno luogo in Roma. Per lo svolgimento di ognuna delle tre prove scritte sono assegnate sei ore e si applicano le norme degli del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1928-04-26;1297#art-r-24