Art. 239
RegolamentoCapo XIII

Art. 239

420 / 555
In vigore dal 3 ago 1928
L'autorizzazione può essere negata quando chi la chiede manchi dei requisiti prescritti o risulti che si presti a rappresentare l'iniziativa o l'interesse di persone o enti non forniti di legale capacità e idoneità.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1928-04-26;1297#art-r-239