Regolamento›Capo XII
Art. 236
417 / 555In vigore dal 3 ago 1928
Le autorità scolastiche hanno sempre diritto di visitare le scuole sussidiate per accertarsi che i locali siano tenuti per quanto è possibile in conformità delle norme d'igiene, che l'insegnante mantenga buona condotta morale ed ispiri il suo insegnamento a sentimenti religiosi e patriottici.
In caso contrario l'autorità scolastica può disporre la immediata revoca della autorizzazione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1928-04-26;1297#art-r-236