Art. 236
RegolamentoCapo XII

Art. 236

417 / 555
In vigore dal 3 ago 1928
Le autorità scolastiche hanno sempre diritto di visitare le scuole sussidiate per accertarsi che i locali siano tenuti per quanto è possibile in conformità delle norme d'igiene, che l'insegnante mantenga buona condotta morale ed ispiri il suo insegnamento a sentimenti religiosi e patriottici. In caso contrario l'autorità scolastica può disporre la immediata revoca della autorizzazione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1928-04-26;1297#art-r-236