Art. 234
RegolamentoCapo XII

Art. 234

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In vigore dal 3 ago 1928
Il direttore deve dare notizia degli alunni che hanno ottenuto la promozione e conseguito il certificato di studi elementari inferiori ai podestà dei rispettivi Comuni di residenza per le eventuali annotazioni sui registri di anagrafe.
Storico versioni

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Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1928-04-26;1297#art-r-234