Art. 233
RegolamentoCapo XII

Art. 233

414 / 555
In vigore dal 3 ago 1928
In base alle risultanze degli esami il provveditore dispone il pagamento dei premi per ogni alunno approvato, secondo la tabella stabilita dal Ministero. I relativi ordini di pagamento sono intestati agli insegnanti che hanno istruito gli alunni e li hanno presentati alle prove di esame.
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