Regolamento›Capo XII
Art. 230
411 / 555In vigore dal 21 ott 1947
All'insegnante della scuola presso cui si tengono le prove di esame, che fa parte della Commissione esaminatrice, compete una indennità di L. 20 per ogni giorno di esame.
La medesima indennità compete all'insegnante che eventualmente sostituisce nella presidenza degli esami il direttore didattico.
Le indennità che competono all'insegnante della scuola ed a quello che sostituisce il direttore didattico e gli eventuali rimborsi di spese di viaggio, spettanti a quest'ultimo, sono pagati con i fondi a disposizione del provveditore.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 1002 ha disposto (con l'art. 8, comma 1) che "La indennita' di esame di cui al primo e secondo comma dell'art. 230 del regolamento generale sui servizi dell'istruzione elementare, approvato con regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297, e' elevata da L. 20 a L. 100". Ha inoltre disposto (con l'art. 13, comma 1) che la presente modifica ha effeto dal 1° ottobre 1946.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1928-04-26;1297#art-r-230