Regolamento›Capo XI
Art. 218
399 / 555In vigore dal 3 ago 1928
Il personale insegnante per le scuole non classificate e quello per le scuole e i corsi per gli adulti è alla diretta dipendenza degli Enti delegati, i quali lo assumono nei modi e nelle forme che ritengono più adatte ad assicurare il servizio scolastico, secondo le prescrizioni di appositi regolamenti interni, che gli Enti stessi debbono deliberare e comunicare al Ministero.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1928-04-26;1297#art-r-218