Regolamento›Capo XI
Art. 217
398 / 555In vigore dal 3 ago 1928
La ripartizione dei fondi per la gestione delle scuole e dei corsi per adulti, stabilita dall' del testo unico, viene fatta dal Ministero entro il mese di giugno, fra gli Enti delegati, ed in seguito a loro domanda, tenendo conto dei bisogni delle varie regioni in relazione alla percentuale dell'analfabetismo.
I fondi per i sussidi alle opere di cultura magistrale sono ripartiti fra gli Enti che ne abbiano presentata domanda entro il mese di febbraio.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1928-04-26;1297#art-r-217