Regolamento›Capo XI
Art. 215
396 / 555In vigore dal 3 ago 1928
Per l'iscrizione degli alunni e la loro ammissione agli esami nelle scuole e nei corsi per adulti, l'assistenza del rappresentante dell'Ente delegato agli esami suddetti, l'approvazione delle risultanze di esame ai fini del pagamento dei premi di promozione, la liquidazione dei medesimi e la comunicazione delle notizie ai Comuni per le annotazioni di anagrafe, valgono le disposizioni stabilite in materia per le scuole non classificate.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1928-04-26;1297#art-r-215