Art. 213
RegolamentoCapo XI

Art. 213

394 / 555
In vigore dal 3 ago 1928
L'epoca degli esami finali delle scuole e dei corsi per adulti viene fissata dall'Ente delegato, tenendo presente anche le esigenze locali, e comunicata al direttore didattico del circolo in cui si trova la scuola. D'accordo con la direzione delle scuole e dei corsi suddetti, il direttore didattico stabilisce il giorno delle prove di esame.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1928-04-26;1297#art-r-213