Art. 211
RegolamentoCapo XI

Art. 211

392 / 555
In vigore dal 3 ago 1928
Gli Enti delegati, all'inizio delle lezioni, debbono comunicare ai provveditori e al Ministero l'elenco delle scuole secondo i vari tipi di esse e dei corsi complementari per adulti da essi istituiti, indicando la data della loro apertura, il numero degli alunni iscritti e degli insegnanti ad essi preposti. Eguale comunicazione vien data al direttore didattico del circolo in cui si trova la scuola.
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