Art. 209
RegolamentoCapo XI

Art. 209

390 / 555
In vigore dal 3 ago 1928
Gli Enti delegati possono istituire ai sensi dell' del testo unico con personale da essi scelto, preferibilmente abilitato, scuole per adulti analfabeti e semi-analfabeti, nonché corsi complementari di cultura e di avviamento professionale per adulti, che abbiano già conseguito il certificato del corso inferiore, preferendo per la istituzione dei corsi quelle località dove non esiste il corso elementare superiore.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1928-04-26;1297#art-r-209