Regolamento›Capo XI
Art. 205
386 / 555In vigore dal 3 ago 1928
La Commissione giudica gli alunni tenendo conto anche di quelle speciali nozioni didattiche ed educative che gli Enti delegati abbiano aggiunto nei programmi per le loro scuole con disposizioni interne, che debbono essere tempestivamente portate a conoscenza del direttore didattico, che presiede agli esami.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1928-04-26;1297#art-r-205