Art. 205
RegolamentoCapo XI

Art. 205

386 / 555
In vigore dal 3 ago 1928
La Commissione giudica gli alunni tenendo conto anche di quelle speciali nozioni didattiche ed educative che gli Enti delegati abbiano aggiunto nei programmi per le loro scuole con disposizioni interne, che debbono essere tempestivamente portate a conoscenza del direttore didattico, che presiede agli esami.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1928-04-26;1297#art-r-205