Art. 203
RegolamentoCapo XI

Art. 203

384 / 555
In vigore dal 3 ago 1928
Gli esami di promozione e quelli per ottenere il certificato di studi elementari inferiori e superiori si tengono in unica sessione nella sede della scuola e nell'epoca che l'Ente delegato reputa più opportuna. Di detta epoca esso dà tempestiva notizia al direttore didattico del circolo in cui trovasi la scuola, o al podestà, se trattasi di scuole poste nel territorio di Comune autonomo.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1928-04-26;1297#art-r-203