Regolamento›Capo IV
Art. 20
131 / 555In vigore dal 3 ago 1928
La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta legale e indirizzata al Ministero, deve, entro il termine prescritto dall'ordinanza di concorso, essere presentata al provveditore, corredata dei seguenti documenti:
a) diploma di abilitazione alla direzione didattica, conseguito a norma del R. decreto 27 luglio 1919, n. 1757, o a norma del R. decreto 13 marzo 1923, n. 736;
b) atto di nascita;
c) certificato di cittadinanza italiana;
d) certificato medico, da cui risulti che il candidato per le sue condizioni fisiche è atto ad esercitare l'ufficio per il quale concorre;
e) certificato generale rilasciato dal casellario giudiziario;
f) certificato di buona condotta rilasciato dal podestà del Comune dove il candidato esercita l'ufficio;
g) fotografia del candidato con la firma autenticata dal podestà o da un notaio;
h) quietanza dell'Ufficio di registro e bollo, comprovante il pagamento della tassa d'ammissione ai termini dell', comma 3°, del testo unico;
i) tutti gli altri titoli o documenti che il candidato crederà opportuno di esibire.
I candidati di cui alle lettere a) e b) del precedente articolo sono tenuti a presentare, oltre la domanda, solo la quietanza di cui alla lettera h).
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1928-04-26;1297#art-r-20