Regolamento›Capo XI
Art. 198
379 / 555In vigore dal 3 ago 1928
Per la soppressione e la riclassificazione delle scuole considerate in questo Capo si tiene conto del numero dei frequentanti nell'ultimo biennio, intendendosi per frequentanti gli alunni regolarmente iscritti che siano stati esaminati.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1928-04-26;1297#art-r-198