Art. 195
RegolamentoCapo XI

Art. 195

376 / 555
In vigore dal 3 ago 1928
Gli Enti alle date del 1° novembre, 1° gennaio e 1° marzo trasmettono al Ministero o al Comune l'elenco nominativo delle scuole non classificate loro affidate, che non siano state aperte o che nel frattempo abbiano cessato di funzionare. Avvenuta la regolare chiusura delle scuole, trasmettono l'elenco nominativo di quelle in cui non abbiano avuto luogo gli esami. Il Ministero tiene conto dei dati contenuti negli elenchi nel disporre i pagamenti delle rispettive rate.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1928-04-26;1297#art-r-195