Art. 192
RegolamentoCapo XI

Art. 192

373 / 555
In vigore dal 3 ago 1928
Le scuole non classificate, sia provenienti da trasformazione sia di nuova istituzione, debbono essere provvedute, a carico del Comune ove sorgono, di convenienti locali tanto per l'aula scolastica, quanto per l'abitazione dell'insegnante, qualora trattisi di frazioni o borgate per le quali ricorrano le condizioni previste dalla legge per il caso di scuole classificate.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1928-04-26;1297#art-r-192