Art. 189
RegolamentoCapo XI

Art. 189

370 / 555
In vigore dal 3 ago 1928
Non più tardi del 1° maggio il provveditore o il Comune trasmette all'Ente delegato l'elenco delle scuole uniche che in seguito a sclassificazione devono essergli affidate in gestione, e il numero di quelle che si possono istituire nel prossimo anno scolastico, in relazione alla disponibilità dei fondi.
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