Regolamento›Capo XI
Art. 189
370 / 555In vigore dal 3 ago 1928
Non più tardi del 1° maggio il provveditore o il Comune trasmette all'Ente delegato l'elenco delle scuole uniche che in seguito a sclassificazione devono essergli affidate in gestione, e il numero di quelle che si possono istituire nel prossimo anno scolastico, in relazione alla disponibilità dei fondi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1928-04-26;1297#art-r-189