Regolamento›Capo XI
Art. 186
367 / 555In vigore dal 3 ago 1928
I provveditori riferiscono al Ministero, annualmente ed ogni volta che lo ritengano opportuno, sull'opera svolta dagli Enti delegati, in base alle notizie ed ai documenti da questi loro inviati ed agli accertamenti compiuti.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1928-04-26;1297#art-r-186