Art. 186
RegolamentoCapo XI

Art. 186

367 / 555
In vigore dal 3 ago 1928
I provveditori riferiscono al Ministero, annualmente ed ogni volta che lo ritengano opportuno, sull'opera svolta dagli Enti delegati, in base alle notizie ed ai documenti da questi loro inviati ed agli accertamenti compiuti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1928-04-26;1297#art-r-186