Art. 184
RegolamentoCapo XI

Art. 184

365 / 555
In vigore dal 3 ago 1928
Il provveditore deve tenere due schedari: a) degli insegnanti delle scuole non classificate, anche se queste dipendono da Comuni autonomi, in cui siano annotate le caratteristiche dell'insegnante (nome, cognome, paternità, luogo e data di nascita, titoli di studio e benemerenze speciali, servizi prestati, nonché la qualifica annuale del suo servizio nelle scuole non classificate); b) delle scuole non classificate, anche se dipendenti da Comuni autonomi, contenente le caratteristiche topografiche della scuola, le notizie relative ai locali scolastici, agli alunni iscritti, frequentanti e promossi, divisi per classi e per sesso, le date di apertura e di chiusura, il numero delle lezioni tenutevi e il nome degli insegnanti che annualmente le hanno rette.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1928-04-26;1297#art-r-184