Regolamento›Capo XI
Art. 183
364 / 555In vigore dal 3 ago 1928
Il Ministero determina ogni anno con ordinanza, da comunicarsi agli Enti non più tardi del mese di settembre, per ogni tipo di scuola da essi gestita, la ripartizione, nei suoi vari titoli, della somma complessiva stabilita per ciascuna scuola.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1928-04-26;1297#art-r-183