Art. 183
RegolamentoCapo XI

Art. 183

364 / 555
In vigore dal 3 ago 1928
Il Ministero determina ogni anno con ordinanza, da comunicarsi agli Enti non più tardi del mese di settembre, per ogni tipo di scuola da essi gestita, la ripartizione, nei suoi vari titoli, della somma complessiva stabilita per ciascuna scuola.
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