Art. 18
RegolamentoCapo III

Art. 18

102 / 555
In vigore dal 3 ago 1928
I fondi per le spese d'ufficio, nelle quali sono comprese quelle per il riscaldamento e l'illuminazione, per gli impianti e abbonamenti telefonici anche per le comunicazioni interprovinciali e le macchine da scrivere, sono versati dal Ministero al Provveditorato in due rate uguali al 30 giugno ed al 31 dicembre. Tali fondi devono erogarsi in armonia con le disposizioni che regolano le forniture o i lavori di competenza del Provveditorato generale dello Stato.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1928-04-26;1297#art-r-18