Regolamento›Capo X
Art. 178
349 / 555In vigore dal 3 ago 1928
Il provveditore entro il mese di luglio rende alla Corte dei conti, per il tramite del Ministero della pubblica istruzione, il conto amministrativo della contabilità, speciale dell'esercizio scaduto il 30 giugno precedente.
Il conto deve dimostrare:
per l'entrata:
1° il fondo di cassa al 1° luglio dell'esercizio;
2° le entrate di cui all' di competenza dell'esercizio;
per la spesa:
le somme impegnate, le disposte e quelle pagate, distintamente per residui e competenza.
La differenza tra le spese impegnate e quelle disposte e tra le spese disposte e quelle pagate costituisce i residui passivi dell'esercizio.
Gli eventuali fondi disponibili a fine di esercizio sono versati in conto entrate del Tesoro.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1928-04-26;1297#art-r-178