Art. 173
RegolamentoCapo X

Art. 173

344 / 555
In vigore dal 3 ago 1928
In caso di smarrimento o di distruzione di un ordinativo di pagamento l'Ufficio scolastico, dopo eseguiti gli opportuni accertamenti presso la sezione di Regia tesoreria, può rilasciarne un duplicato, che verrà trasmesso alla sezione stessa con elenco separato, munito di apposita dichiarazione. Se il titolo originale fosse in seguito rinvenuto dovrà essere trasmesso all'Ufficio scolastico per l'annullamento.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1928-04-26;1297#art-r-173