Art. 170
RegolamentoCapo X

Art. 170

341 / 555
In vigore dal 3 ago 1928
Gli ordinativi di pagamento sono firmati dal provveditore o dal funzionario amministrativo da lui delegato, e vistati dal capo dell'ufficio di ragioneria o da chi lo sostituisce. Ove questi non creda di vistare un ordine di pagamento, ne sottopone le ragioni al provveditore e, in caso di dissenso, ne riferisce al Ministero per il tramite del provveditore stesso.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1928-04-26;1297#art-r-170