Art. 160
RegolamentoCapo IX

Art. 160

320 / 555
In vigore dal 5 feb 2006
La convenzione dura fino a che non sia disdetta dall'ente che mantiene le scuole, almeno tre mesi prima della chiusura dell'anno scolastico. Della disdetta viene immediatamente data notizia dal provveditore o dal Comune al Ministero ed essa avrà effetto dall'inizio dell'anno scolastico successivo. Il provveditore o il Comune, che voglia denunziare una convenzione, deve informarne, per l'approvazione, il Ministero in tempo congruo perché la denunzia possa comunicarsi all'altra parte nel termine di cui al comma precedente.

Note all'articolo

  • Il D.L. 5 dicembre 2005, n. 250, convertito con modificazioni dalla L. 3 febbraio 2006, n. 27, ha disposto (con l'art. 1-bis, comma 1) che "L'articolo 160 del predetto regio decreto continua ad applicarsi nei confronti delle scuole primarie paritarie".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1928-04-26;1297#art-r-160