Art. 16
RegolamentoCapo III

Art. 16

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In vigore dal 3 ago 1928
I funzionari di ragioneria dell'Ufficio scolastico curano, sotto la direzione del provveditore, gli affari contabili del Provveditorato. Il funzionario più elevato in grado dell'ufficio di ragioneria è responsabile della regolarità delle scritture contabili e degli ordini di pagamento, che sono da lui vistati. Spetta all'ufficio di ragioneria di compilare i rendiconti delle somme anticipate o messe a disposizione del Provveditorato e di provvedere alle trattenute ed al versamento dei contributi al Monte pensioni.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1928-04-26;1297#art-r-16