Art. 155
RegolamentoCapo VIII

Art. 155

315 / 555
In vigore dal 3 ago 1928
Se nel luogo ove è istituito un corso integrativo esista già una scuola professionale a corso completo i provveditori con speciali intese, da approvarsi dal Ministero, avranno cura di accordarsi con le direzioni delle scuole suddette per facilitare ed assicurare il migliore svolgimento dei corsi integrativi elementari, giovandosi del personale e del materiale della scuola professionale.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1928-04-26;1297#art-r-155