Art. 151
RegolamentoCapo VIII

Art. 151

311 / 555
In vigore dal 3 ago 1928
Per l'opportuno controllo a fine d'anno il provveditorato comunica al Ministero notizie circa lo svolgimento dei corsi integrativi, la frequenza degli alunni in rapporto all'adempimento dell'obbligo, il loro profitto, i programmi degli insegnamenti di carattere speciale, le garanzie economiche per assicurare la continuità dei corsi stessi.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1928-04-26;1297#art-r-151