Art. 150
RegolamentoCapo VIII

Art. 150

310 / 555
In vigore dal 3 ago 1928
L'autorità scolastica d'accordo col Comune e con gli altri Enti cointeressati ha ampia facoltà di stabilire speciali orari limitati festivi o anche serali per il migliore funzionamento dei corsi integrativi, avendo speciale riguardo alle peculiari abitudini e condizioni dei diversi luoghi.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1928-04-26;1297#art-r-150