Regolamento›Capo III
Art. 15
99 / 555In vigore dal 3 ago 1928
I funzionari amministrativi dell'Ufficio scolastico curano, sotto la direzione del provveditore, gli affari amministrativi del Provveditorato nonché la regolare trascrizione di tutti gli atti riguardanti la carriera degli insegnanti nel registro di cui alla lettera c) dell'.
In caso di assenza o di impedimento del provveditore, questo è sostituito dal funzionario amministrativo più elevato in grado o, in caso di parità di grado, dal più anziano.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1928-04-26;1297#art-r-15