Art. 148
RegolamentoCapo VIII

Art. 148

308 / 555
In vigore dal 3 ago 1928
Ovunque le iniziative locali lo permettano ed anche in località di scarsa popolazione ma dove esista di fatto la tendenza della popolazione verso speciali mestieri o professioni o industrie, l'autorità scolastica promuove gli opportuni accordi col Comune e con altri Enti locali per la istituzione di classi del corso integrativo.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1928-04-26;1297#art-r-148