Art. 141
RegolamentoCapo VII

Art. 141

296 / 555
In vigore dal 3 ago 1928
Il diploma di abilitazione si consegue mediante esame. Le sessioni d'esame sono due: estiva e autunnale. Le candidate, che nella sessione estiva siano state riprovate in non più di due materie, sono ammesse a sostenere nella sessione autunnale una nuova prova sulle materie stesse. Chi per giustificati motivi non abbia potuto presentarsi ad una delle due sessioni d'esame sarà ammesso a sostenere la nuova prova di cui al comma precedente nella prima sessione dell'anno immediatamente successivo. Nell'esame è attribuito un unico voto ai seguenti gruppi di materie: storia e geografia, matematica e scienze, disegno e plastica, economia domestica e lavori femminili. Unico è pure il voto delle materie a doppia prova: italiano e pedagogia.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1928-04-26;1297#art-r-141