Art. 139
RegolamentoCapo VII

Art. 139

294 / 555
In vigore dal 3 ago 1928
Ai successivi anni dì corso nelle scuole di cui all' non si è ammessi che per promozione dalla classe precedente, conseguita nella stessa o in altra scuola. Tuttavia coloro che abbiano conseguito la promozione alla 2ª od alla 3ª classe dell'istituto magistrale superiore possono essere inscritte alla 2ª od alla 3ª classe della scuola di metodo, previo esame sulle discipline non comprese nel programma stabilito per la classe da cui provengono.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1928-04-26;1297#art-r-139