Regolamento›Capo VII
Art. 137
292 / 555In vigore dal 3 ago 1928
Gli enti morali che attendono in particolar modo all'educazione materna ed all'assistenza infantile, per poter essere autorizzati al rilascio del titolo legale di abilitazione all'insegnamento preparatorio, debbono rivolgere, per mezzo del provveditore, istanza al Ministero, il quale dispone una ispezione e solo in seguito a questa determina i limiti, la durata e le modalità della concessione. Questa deve risultare da apposita convenzione stipulata fra il Ministero e l'ente, nella quale è stabilito, eventualmente, un contributo dello Stato per il funzionamento del corso. Tale contributo è annualmente corrisposto in seguito a favorevole parere del provveditore.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1928-04-26;1297#art-r-137