Art. 134
RegolamentoCapo VII

Art. 134

289 / 555
In vigore dal 3 ago 1928
Le eventuali supplenze ai posti di ruolo e gli incarichi sono conferiti dal Ministero, il quale sceglie gli insegnanti tenendo conto anche del servizio militare in reparti combattenti e dei risultati conseguiti in pubblici concorsi a cattedre di scuole medie.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1928-04-26;1297#art-r-134