Art. 133
RegolamentoCapo VII

Art. 133

288 / 555
In vigore dal 3 ago 1928
Alla direttrice ed al personale insegnante di ruolo delle scuole di metodo sono applicabili, in quanto conciliabili con la natura particolare di dette scuole, le norme relative allo stato dei presidi e professori contenute nel Capo I del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, sugli istituti medi d'istruzione.
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