Regolamento›Capo VII
Art. 130
285 / 555In vigore dal 7 gen 1947
I programmi e gli orari per le scuole di metodo sono quelli stabiliti dall'ordinanza ministeriale 28 gennaio 1925 e non possono essere modificati che con Regio decreto. Larga parte è fatta in ogni caso allo svolgimento di un efficace tirocinio nelle classi del grado preparatorio annesse alle scuole di metodo.
La scuola di metodo dev'essere fornita di un terreno di conveniente estensione, coltivato a giardino.
I bambini che frequentano le classi del grado preparatorio annesse alla scuola, quando non siano di famiglia povera, pagano alla scuola una retta mensile non inferiore a 10 lire, e sono di regola distribuiti in tre sezioni secondo l'età.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 9 ottobre 1946, n. 434 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "La retta mensile stabilita dall'art. 130 del regolamento generale sulla istruzione elementare, approvato con regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297, che i bambini di famiglie abbienti frequentanti le classi del grado preparatorio annesse, alle scuole magistrali (gia' di metodo) sono tenuti a pagare, e' elevata a L. 300". Ha inoltre disposto (con l'art. 8, comma 1) che la presente modifica ha effetto dal 1° settembre 1945.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1928-04-26;1297#art-r-130