Regolamento›Capo VII
Art. 128
283 / 555In vigore dal 3 ago 1928
Le Regie scuole di metodo per la preparazione di maestre del grado preparatorio di cui all' del testo unico sono istituite in seguito a convenzione con enti morali su proposta del Ministero e per domanda degli enti morali medesimi.
La domanda dev'essere corredata dei seguenti atti:
a) piani e prospetti dei locali destinati alla scuola di metodo ed alle classi preparatorie per lo svolgimento di un efficace tirocinio;
b) stato del personale in servizio presso le classi preparatorie con indicazione dei titoli e dello stipendio di cui è fornito;
c) deliberazioni, prese ed approvate nelle forme di legge, con cui gli enti assumono l'obbligo di sostenere la rispettiva quota di spese per l'impianto ed il funzionamento dell'istituto;
d) deliberazione motivata del provveditore.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1928-04-26;1297#art-r-128