Regolamento›Capo VI
Art. 125
257 / 555In vigore dal 3 ago 1928
Gli statuti degli enti, di cui al 2° comma dell', debbono:
a) disciplinare il funzionamento delle scuole del grado preparatorio per modo che rispondano alle esigenze degli orari e dei programmi;
b) disciplinare l'assunzione del personale, la cui nomina deve essere approvata a norma di legge, e la cessazione del rapporto di impiego;
c) stabilire, compatibilmente con le risorse dell'ente, un adeguato trattamento economico al personale;
d) disporre la iscrizione delle maestre al Monte pensioni governativo ai sensi di legge ed il pagamento dei relativi contributi.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1928-04-26;1297#art-r-125