Art. 125
RegolamentoCapo VI

Art. 125

257 / 555
In vigore dal 3 ago 1928
Gli statuti degli enti, di cui al 2° comma dell', debbono: a) disciplinare il funzionamento delle scuole del grado preparatorio per modo che rispondano alle esigenze degli orari e dei programmi; b) disciplinare l'assunzione del personale, la cui nomina deve essere approvata a norma di legge, e la cessazione del rapporto di impiego; c) stabilire, compatibilmente con le risorse dell'ente, un adeguato trattamento economico al personale; d) disporre la iscrizione delle maestre al Monte pensioni governativo ai sensi di legge ed il pagamento dei relativi contributi.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1928-04-26;1297#art-r-125