Regolamento›Capo VI
Art. 123
255 / 555In vigore dal 3 ago 1928
Gli Istituti di cui all'articolo precedente ed in genere tutti quelli per l'educazione dell'infanzia, comunque denominati, sono soggetti per la parte didattica alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione, che la esercita per mezzo dei suoi organi locali.
Sugli Istituti, giuridicamente riconosciuti come enti di istruzione e di educazione, il Ministero, oltre alla vigilanza didattica, esercita la tutela nei riguardi del funzionamento amministrativo di essi, per mezzo del provveditore, nei limiti e nelle forme stabiliti per le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1928-04-26;1297#art-r-123