Art. 122
RegolamentoCapo VI

Art. 122

254 / 555
In vigore dal 3 ago 1928
Sono considerate scuole del grado preparatorio quelle, comunque denominate, mantenute da Istituti, che attendono alla educazione ed all'istruzione infantile e che rispondono alle seguenti condizioni: a) abbiano il personale insegnante munito del titolo legale prescritto e con nomina debitamente approvata; b) applichino e svolgano gli orari ed i programmi di cui all'; c) abbiano locali e materiale didattico rispondenti sia dal lato pedagogico sia dal lato igienico alle prescrizioni vigenti.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1928-04-26;1297#art-r-122